COME

Si comincia presentando un’istanza al Consiglio Regionale per l’istituzione di una legge che permetta ad una comunità che lo desideri in maggioranza (vedi referendum indetto ad aprile 2009 poi stravinto col Sì all’80% nel marzo 2011…) di diventare Comune Autonomo così come è previsto dall’Ordinamento nazionale.
Affermare che la Città Metropolitana sia la soluzione a tale richiesta e quindi non serve un nuovo Comune Autonomo è un grave errore in mala fede perché la legge a tale proposito precisa che bisogna “… salvaguardare l’identità delle originarie collettività locali (Art.23 co.5 del Dlgs 267/2000) e completare espressamente la revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni compresi (Art. 25)”.
Inoltre è assolutamente vietato reprimere le esigente rivenienti dal basso se servono a potenziare le funzioni e le risorse … tantomeno se i servizi di decentramento sono fallimentari, inadeguati e inutilmente costosi, nonché privi di qualsiasi potere esecutivo autonomo.
Qualsiasi repressione esercitata dal potere politico sulle volontà popolari è altresì illegittima e non più adeguata ai cambiamenti storici circa i principi di libertà!
Art. 17.
Disciplina del referendum consultivo
in materia di circoscrizioni comunali
- L’istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di piu’
comuni contigui, nonche’ la modificazione delle circoscrizioni o
delle denominazioni comunali e’ stabilita, ai sensi dell’Art. 7,
primo comma, n. 3), dello statuto, con legge regionale, sentite le
popolazioni interessate mediante il referendum consultivo
disciplinato dal presente articolo.
- Nel caso in cui l’istituzione di un nuovo comune avvenga
mediante fusione di piu’ comuni contigui, la deliberazione di cui al
comma 5 e’ preceduta dall’acquisizione dei pareri dei consigli
comunali interessati.
- Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l’istituzione
di nuovi comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
- a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di
comuni;
- b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di
organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative
e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entita’
demografica e attivita’ produttive, consentano un equilibrato
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
- c) non possono essere istituiti comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, ne’ possono essere disposte modificazioni
delle circoscrizioni comunali che producano l’effetto di portare uno
o piu’ comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo
i casi di fusione dei comuni.
- Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere
disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche,
culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle
circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione puo’
riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con
le forme e le procedure previste per la modificazione della
denominazione del comune, e’ possibile aggiungere una seconda
denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre
minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
- Il referendum e’ deliberato dal consiglio regionale, a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della
giunta regionale o di ciascun membro del consiglio regionale o degli
altri soggetti titolari dell’iniziativa legislativa, nelle forme con
le quali essa e’ ammessa, nonche’ di ogni singolo consiglio
provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.
- L’iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti
generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:
- a) la denominazione del nuovo comune di cui si propone
l’istituzione oppure la nuova denominazione del comune;
- b) la planimetria del territorio ricompreso nella
circoscrizione del nuovo comune o dei territori di cui si propone la
modificazione delle circoscrizioni;
- c) nel caso di fusione di comuni, la localizzazione della sede
del capoluogo del nuovo comune derivante dalla fusione.
- L’iniziativa dei soggetti titolari dell’iniziativa legislativa
e’ esercitata mediante la presentazione al consiglio regionale di un
apposito progetto di legge redatto in articoli.
- L’iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma
5 e’ presentata agli uffici dell’amministrazione regionale, i quali
ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di
ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal
Presidente della Regione al presidente del consiglio regionale.
- La deliberazione del consiglio regionale indica il quesito da
sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione e’ individuato,
secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli
elettori chiamati alla consultazione.
- Al referendum partecipano:
- a) nel caso di elevazione in comune autonomo di una o piu’
frazioni o porzioni di territorio di uno o piu’ comuni, sia gli
elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori
delle rimanenti parti di territorio del comune o dei comuni da cui si
propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio
da uno ad altro comune, sia gli elettori del territorio del comune da
cui si propone il distacco, sia gli elettori del comune cui si chiede
l’aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o piu’ comuni, gli elettori di
tutti i comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del comune,
tutti gli elettori del comune interessato.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10,
l’orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o
porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella
proclamazione del risultato del referendum.
- Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla
lettera a), del comma 10, il consiglio regionale puo’ limitare la
partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle
frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in comune
autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia
un’incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o
demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di
infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui
comuni da cui si propone il distacco.
- Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla
lettera b), del comma 10, il consiglio regionale puo’ limitare la
partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella
frazione o porzione di territorio del comune da cui si chiede il
distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto
indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione
al referendum degli elettori del comune cui si chiede l’aggregazione.
- Il presidente della Regione indice, con proprio decreto, il
referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della
deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della presidenza
del consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel
giorno di domenica di un qualunque mese dell’anno ed e’ disciplinata
dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto
compatibili.
Fonte “Gazzetta Ufficiale – Art.17” e il font da usare è quello di tutti gli altri articoli.